OBBLIGO DI RESTITUIRE AL TERZO PROPRIETARIO L’IMMOBILE ASSEGNATO IN SEDE DI SEPARAZIONE, SE CONCESSO IN COMODATO PROVVISORIO (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 2506 del 9.02.2016)

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Non è opponibile il provvedimento di assegnazione della casa familiare al terzo proprietario che richieda indietro l’appartamento provando di averlo reso disponibile solo per il tempo necessario a consentire il reperimento di altra definitiva abitazione.
Ribadito il principio secondo il quale «il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante che chieda il rilascio dell’immobile l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia effettivamente contemplato la destinazione del bene a casa familiare».